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LEGGE 25 agosto 1988, n. 381

Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima.

note: Entrata in vigore della legge: 16/09/1988
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Testo in vigore dal:  16-9-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei".

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 963/1965, come modificato dalla legge pubblicata, è il seguente:
"Art. 1 (Oggetto e sfera di applicazione della legge). - Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.
È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.
Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima):
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in 'Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del marè; a tal fine la commissione è integrata da:
a) un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.
Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.
Il comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.
Il regolamento interno del comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato".

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