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LEGGE 23 agosto 1988, n. 373

Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".

note: Entrata in vigore della legge: 30/08/1988
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Testo in vigore dal:  30-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 "Colombo '92", Esposizione internazionale specializzata avente come tema "Cristoforo Colombo:
la nave e il mare".
2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decretolegge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il commissario generale dell'Esposizione.
3. Il commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui al comma 2.
4. Per il finanziamento dell'attività del commissario è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il commissario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i beni culturali e ambientali il piano annuale di attività relativo all'anno successivo; è tenuto altresì a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonché, entro il 1› luglio 1993, il rendiconto finale.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.