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LEGGE 6 agosto 1988, n. 351

Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia ed ai comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena.

note: Entrata in vigore della legge: 02/09/1988
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Testo in vigore dal:  2-9-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, relativo alla presentazione di proposte di ricompense al valor militare per la Resistenza, per le province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia e per i comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena, possono essere prese in esame le proposte di concessione di medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza, presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il D.L.L. n. 518/1945 reca: "Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa". In particolare l'art. 12 riguarda il termine per la presentazione delle domande alle commissioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche.