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LEGGE 25 luglio 1988, n. 334

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

note: Entrata in vigore della legge: 12/08/1988
Testo in vigore dal:  12-8-1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA RAPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.