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LEGGE 19 luglio 1988, n. 308

Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695.

note: Entrata in vigore della legge: 17/08/1988
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Testo in vigore dal:  17-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilità ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonché alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura più favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, n. 3) del D.P.R. n. 695/1978 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana), è il seguente:
"3) Il punto 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente: 'Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore può chiedere l'applicazione del dazio più favorevole purché la merce non sia stata già lasciata alla libera disponibilità dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.
La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricolì".
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 695/1978 è il seguente:
"Art. 3. - La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976".