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LEGGE 19 luglio 1988, n. 278

Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.

note: Entrata in vigore della legge: 05/08/1988
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Testo in vigore dal:  5-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'articolo 4.
2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.
3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:
a) Navi inferiori a 18 metri:

Navi Navi
aventi meno aventi più
Stazza di 10 anni di 10 anni
(tonnellate (lire giorna- (lire giorna
stazza lorda) liere) liere)
-- -- -
Fino a meno di 20 . . . . . 135.000 110.000
Da 20 a meno di 50 . . . . 244.000 200.000
Da 50 a meno di 70 . . . . 310.000 232.000
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 41/1982 reca il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
- Il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1986.