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LEGGE 24 giugno 1988, n. 251

Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale.

note: Entrata in vigore della legge: 23/07/1988
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Testo in vigore dal:  23-7-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI