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LEGGE 9 maggio 1988, n. 166

Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.).

note: Entrata in vigore della legge: 08/06/1988
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Testo in vigore dal:  8-6-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907.
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AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 907/1966 reca il titolo: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965".