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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 aprile 1988, n. 157

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, per quanto riguarda l'Apramicina, la Tiamulina, l'Amminosidina solfato, l'Ossibendazolo e l'Albendazolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/05/1988
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Testo in vigore dal:  17-5-1988
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236, del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale ed in particolare il suo allegato, cosi' come sostituito con decreto 21 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1985 e modificato con decreto 5 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1986; Considerato che puo' essere esteso a talune categorie di animali l'impiego, a particolari condizioni, dei principi attivi del gruppo degli antibiotici denominati Apramicina, Tiamulina ed Amminosidina solfato; Considerato, inoltre, che e' opportuno ammettere a particolari condizioni, nel gruppo degli antiparassitari, i principi attivi denominati Ossibendazolo ed Albendazolo; Sentito il Consiglio superiore di sanita', che ha espresso parere favorevole; Sentita altresi' la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, del pari, di avviso positivo; Visto l'art. 6, sub c), della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante norme in materia di principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi e destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decimo comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963 cosi' recita: "Il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di impiego, e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti". - Il D.M. 4 agosto 1969 dispone in allegato, a seguito delle modifiche apportate dai decreti 21 novembre 1984 e 5 marzo 1986, per le voci Tiamulina, Apramicina e Amminosidina solfato, tutte appartenenti al gruppo degli antibiotici, le seguenti condizioni di impiego: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----