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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 8 agosto 1988, n. 476

Pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1988)
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Testo in vigore dal:  25-11-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e le successive modifiche o integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al computo del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale";
Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria;
Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985, riguardante la profilassi obbligatoria: procedure amministrativo-contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987), e successive modifiche o integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986, recante "Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1979, concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina. Compensi ai veterinari operatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 1986);
Vista l'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante "Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985 concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica";
Considerato che le spese per le profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali previste dalla citata legge n. 34/1968, quelle per l'attuazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi previste dalla legge n. 615/1964 e successive modifiche e integrazioni, e quelle per l'attuazione del risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina enzootica gravano sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - Min. tesoro);
Ritenuta la necessità, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento in argomento, di adeguare e di uniformare le misure dei compensi per le prestazioni rese dai veterinari operatori stabilite con i sopracitati decreti ministeriali 16 ottobre 1986, 12 marzo 1987, n. 147 e 25 settembre 1987, n. 432;

Atteso

che le prestazioni in argomento rese dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti d'istituto e come tali sono retribuite con i trattamenti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge n. 93/1983, e successive modifiche o integrazioni; Decreta:

Art. 1

Per l'anno 1988 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sostengono, con i fondi alle medesime assegnati a valere sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente (cap. 5941 - Ministero del tesoro) le spese:
per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34;
per lo svolgimento dei piani nazionali di profilassi dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, disposti ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche o integrazioni;
per l'esecuzione del piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
- La legge n. 34/1968 reca: "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
- La legge n. 98/1985 riguarda la modifica all'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione nonché norme sull'assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato.
- La legge n. 503/1970 riguarda l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
- La legge n. 745/1975 concerne il trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.
- La legge n. 93/1983 è la "Legge-quadro sul pubblico impiego".