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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  3-1-1989

Art. 8

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.
4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.
6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come sostituito dall'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.
Nota all'art. 8, comma 5:
Il testo dell'art. 26 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è il seguente:
"Art. 26 (Minimi di pensione e di contribuzione). - Con effetto dal 1› gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a L. 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente art. 2.
Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.
Con effetto dal 1› gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso piò essere considerata inferiore a L. 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita".
Nota all'art. 8, comma 6:
Il testo del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 965/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), come sostituito dall'art. 29 del D.-L. n. 38/1981, è il seguente:
"Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio".