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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  3-1-1989

Art. 6

1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.
4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.
5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Nota all'art. 6, comma 2:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 29/1979 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) è il seguente:
"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50%, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2".