stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 8/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-6-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo
contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia. (2)
((
2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
))
3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.


------------------



AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 3 agosto 2001, n. 312, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2001, n. 358, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui al citato articolo 8, è fissata in data 21 marzo 2003.