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LEGGE 10 agosto 1988, n. 357

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonchè modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore della legge: 4-9-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2004)
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Testo in vigore dal:  4-9-1988

Art. 6

1. Il compenso incentivante la produttività previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è esteso, a decorrere dall'anno 1987, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine è annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito stanziamento che per gli anni 1987 e 1988 resta complessivamente determinato in lire 12 miliardi.
Nota all'art. 6:
Il testo dell'art. 4, comma 4, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), è il seguente:
"4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità".