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LEGGE 7 luglio 1988, n. 274

Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone.

note: Entrata in vigore della legge: 03/08/1988
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Testo in vigore dal:  3-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi della presente legge:
a) il termine "convenzione" indica la "convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929", resa esecutiva con la legge 19 maggio 1932, n. 841;
b) il termine "protocollo" indica il "protocollo che apporta modifiche alla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955", reso esecutivo con legge 3 dicembre 1962, n. 1832;
c) per "trasporto aereo internazionale" si intende quello definito dall'articolo 1 della convenzione come modificato dall'articolo 1 del protocollo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.