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LEGGE 2 giugno 1988, n. 204

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.).

note: Entrata in vigore della legge: 02/07/1988
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Testo in vigore dal:  2-7-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1› luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
La legge 23 marzo 1947, n. 132, reca il seguente titolo: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".