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LEGGE 16 marzo 1988, n. 90

Concessione di un contributo triennale all'UNESCO per le spese di funzionamento dell'Ufficio UNESCO con sede a Venezia.

note: Entrata in vigore della legge: 24/03/1988
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Testo in vigore dal:  24-3-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la concessione all'UNESCO di un contributo straordinario di lire 72 milioni per l'anno 1988 e di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per le spese di funzionamento del suo Ufficio con sede a Venezia.