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LEGGE 26 febbraio 1988, n. 45

Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.

note: Entrata in vigore della legge: 01/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1988 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, è prorogato fino a quando il bilancio stesso sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalle successive note di variazioni.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, era fissata alla data 29 febbraio 1988.
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 544/1948 (Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia) è il seguente:
"Art. 2. - Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al quindici per cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione, la Banca d'Italia è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.
Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza che lo sbilancio a debito sia sceso al di sotto del quindici per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia non darà corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto quindici per cento".
L'articolo unico della legge n. 1333/1964 ha così disposto: "A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 544, è ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni".