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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 1987, n. 467

Misure fitosanitarie per l'importazione di funghi coltivati freschi.

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Testo in vigore dal:  27-11-1987

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto 22 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1987, concernente il divieto di importazione di funghi coltivati freschi;
Vista la decisione della commissione CEE del 1 luglio 1987 che invita l'Italia a revocare le misure adottate al fine di premunirsi contro la introduzione di organismi nocivi associati a funghi coltivati freschi;
Considerato che l'indagine conoscitiva sulla specifica situazione fitosanitaria dei paesi produttori dei funghi coltivati freschi ha permesso di appurare la presenza in detti Paesi degli organismi nocivi "Aphelenchoides composticola" e "Ditylenchus myceliophagus";
Considerato che nella decisione della commissione CEE del 1 luglio 1987 non sono state indicate specifiche misure preventive atte ad evitare l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi anzidetti;
Ritenuto di attenersi alla decisione della commissione soprarichiamata per quanto concerne la revoca del divieto contenuto nel decreto 22 maggio 1987;

Ritenuto

necessario, in mancanza di specifiche normative comunitarie di protezione fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi in questione, ricorrere all'adozione di disposizioni protettive complementari come previsto dall'art. 15 della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata; Decreta:

Art. 1


I funghi coltivati freschi, originari dei Paesi esteri, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che:
siano sottoposti nel paese di origine ad appropriate analisi di laboratorio al fine di verificare l'assenza degli organismi nocivi "Aphelenchoides composticola" e "Ditylenchus myceliophagus";
siano accompagnati dal certificato fitopatologico, sul quale deve essere attestata, nello spazio riservato alla dichiarazione supplementare l'assenza degli organismi nocivi anzidetti con la denominazione del laboratorio che ha effettuato le analisi.
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota alle premesse e all'art. 3:
Il D.M. 22 maggio 1987 recante divieto d'importazione di funghi coltivati freschi, proibisce l'importazione dei funghi coltivati freschi, dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987.