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LEGGE 29 ottobre 1987, n. 445

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

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Testo in vigore dal:  2-11-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 2:
al comma 1, le parole: "fra i capitoli di spesa riportati nell'articolo 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 300 miliardi fra i capitoli di spesa indicati al comma 1 dell'articolo 1 e per la parte eccedente fra i capitoli di spesa indicati al comma 2 dell'articolo 1, nella medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo 1";
e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, effettuata in base agli stati di avanzamento dei lavori o in unica soluzione può essere disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella fase istruttoria della richiesta o di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, previa prestazione di garanzia con polizze fidejussorie bancarie o assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati".
All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dopo il sedicesimo comma è aggiunto il seguente:
"Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione"".
L'articolo 7 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 maggio 1987, n. 170, e 3 luglio 1987, n. 259.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 3 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato o nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 novembre 1987.