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LEGGE 26 ottobre 1987, n. 434

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

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Testo in vigore dal:  28-10-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi per ciascuno dei detti anni con utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 e quanto a lire 435 miliardi per ciascuno dei detti anni mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 177 miliardi e lire 197 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989; "Onere per prepensionamento nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 198 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; "Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi" per lire 60 miliardi e lire 40 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989".
All'articolo 3, al comma 1, sono soppresse le parole:
", nonché da quelli che saranno recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, anche se in corso di registrazione presso la Corte dei conti".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 163, e 30 giugno 1987, n. 251, nonché sulla base di disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, soppresse dalla presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 novembre 1987.