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LEGGE 3 ottobre 1987, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale.

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Testo in vigore dal:  3-10-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 2, le parole: "con imprese operanti in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "con imprese aventi sede legale in Italia".
All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato".
All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "purché aventi sede legale in Italia".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: "servizi specialistici" sono aggiunte le seguenti: "aventi i requisiti di cui all'articolo 1";
al comma 2, le parole: "alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "ad una delle imprese convenzionate".
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n. 214.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 ottobre 1987.