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LEGGE 3 ottobre 1987, n. 399

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  3-10-1987 al: 25-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non può superare il venticinque per cento del contributo totale".
All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
All'articolo 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: "La Direzione generale delle miniere" sono sostituite dalle seguenti:
"La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246,".
L'articolo 9 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 ottobre 1987.