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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 592

Attuazione della direttiva n. 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/05/1988
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Testo in vigore dal:  5-5-1988

Art. 3

1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio delle certificazioni CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale.
3. Gli organismi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità e le procedure e le procedure stabilite dagli articoli 10, 11 e 13 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE, e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove del caso, controlli e sondaggio.