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LEGGE 16 aprile 1987, n. 183

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2013)
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Testo in vigore dal:  28-5-1987

Art. 7

(Informazione finanziaria)
1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti d'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.
3. Al Fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.
4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati.