stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 aprile 1987, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-4-1987

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
al comma 2 sono soppresse le parole: "o nel più lungo termine corrispondente alla scadenza delle operazioni che siano in corso alla data predetta,";
e dopo la parola: "debbono" sono aggiunte le seguenti: "assumere la forma di società per azioni e";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Ove, in conseguenza della modificazione dell'oggetto sociale di cui al comma 2, l'ente debba esercitare attività il cui inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o ad altro tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso tipo di controllo è soggetta la modificazione dell'atto costitutivo. In difetto, si applica la disposizione di cui alla parte seconda del comma 2.
2-ter. Le operazioni iniziate, in conformità della legge e degli statuti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad avere esecuzione fino alla loro originaria scadenza".
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono attività propria di società fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la liquidazione coatta amministrativa è altresì disposta, con esclusione del fallimento, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza delle società ed enti predetti dalla autorità giudiziaria competente. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "può nominare" sono sostituite dalla seguente: "nomina";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430".
Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, è sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria;"".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

AVVERTENZE:

Il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 4 maggio 1987.