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LEGGE 27 marzo 1987, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

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Testo in vigore dal:  28-3-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 4987.
Non si procederà alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sopprime unicamente l'articolo 2.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2:
Il D.L. 25 novembre 1986, n. 779, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987) aveva lo stesso titolo del decreto convertito dalla presente legge.