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LEGGE 16 marzo 1987, n. 123

Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1992)
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Testo in vigore dal:  14-4-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.
2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato la anzianità di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
3. Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.