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LEGGE 16 marzo 1987, n. 114

Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti.

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Testo in vigore dal:  10-4-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.
7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti). - 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione gia in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987.
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.
6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7. La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, né trasforma la pensione in superiore al minimo.
7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.
7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15".
La legge n. 15/1968 sopracitata reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".