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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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Testo in vigore dal:  10-3-1987

Art. 16

(Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale)
1. I contributi di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.
3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.
4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
5. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.
6. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture.
Nota all'art. 16, comma 1:
Per il testo dell'art. 27, primo comma, della legge n. 416/1981 si veda la successiva nota all'art. 20, comma 2.

Note all'art. 16, comma 4:
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 15/1977 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto) è il seguente:
"Art. 1. - Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, alle imprese manifatturiere ed estrattive, è concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal 1 febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.
Detto credito è incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di L. 10.500 mensili a decorrere dal 1 maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.
Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattie di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 573/1977 (Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi), come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge n. 502/1978, è il seguente:
"Art. 1. - Le norme di cui all'art. 1 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze:
a) alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 353/1978 (Norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie) sono i seguenti:
"Art. 1. - Il termine di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1978, n. 75, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 2. - Alle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nonché alle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa, a decorrere dal 1 luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione di L. 24.500 mensili sui contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso maschile, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573.
Alle predette imprese è altresì concessa, a decorrere dal 1 luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, l'esecuzione totale del pagamento dei contributi dovuti agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso femminile per le prime L. 400.000 mensili di retribuzione.
I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi nel limite delle somme dovute per contributi agli enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 3".
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 20/1979 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi) è il seguente:
"Art. 1. - Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonché alle imprese, che costituitesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonché alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.
Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 375/1979 (Proroga ai 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro) è il seguente:
"Art. 1 - Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979".