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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  29-3-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)
1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.
2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.
3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 ha disposto (con l'art.1 ) che "gli enti pubblici tenuti alla pubblicazione degli estratti dei loro bilanci sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono compilarli secondo i modelli allegati al D.P.R. 90/1989"