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LEGGE 17 febbraio 1987, n. 87

Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato.

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Testo in vigore dal:  2-4-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e fino alla data di entrata in vigore della presenta legge, hanno in modo continuativo ed esclusivo svolto lodevolmente attività di ricerca e tecnica a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono inquadrati, nei limiti dell'attuale dotazione organica, nel ruolo tecnico-professionale del citato Consiglio, anche se non siano in possesso del requisito di cui al numero 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati da spedire o far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi trenta giorni.
3. L'inquadramento è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive norme modificatrici, a decorrere, ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e, ai fini economici, dal giorno di entrata in vigore della presente legge.
4. Coloro che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attività tecnica e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica di assistente del predetto ruolo.
5. Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie, con la procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GRANELLI, Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Il n. 1) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) prevede che possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono la cittadinanza italiana.

Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 411/1976 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) è il seguente:
"Art. 39 (Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianità complessiva di servizio). - La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 è quella spettante in base all'anzianità di qualifica, secondo i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa in considerazione l'anzianità complessiva di servizio, valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60% quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano più categorie degli ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria più elevata.
Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per la generalità del personale tali percentuali sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro.
Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualità si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali è disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualità di salariato o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno.
Il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 è computato agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo.
L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianità maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17.
Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 38".

Nota all'art. 1, comma 5:
Il testo dell'art. 29 della legge n. 70/1975 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tale fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, semprechè i rilievi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento".