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LEGGE 16 febbraio 1987, n. 43

Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

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Testo in vigore dal:  12-3-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il compenso previsto, per i medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, è aumentato di L. 280.000 mensili lorde.
2. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere dalla stessa data, il suddetto compenso è ulteriormente aumentato di L. 130.000 mensili lorde.
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge n. 740/1970 concerne l'ordinamento delle categorie di personale sanitario del quale si occupa la presente legge. Il secondo comma dell'art. 38 della predetta legge fissa il compenso lordo mensile spettante ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla legge stessa.