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LEGGE 14 febbraio 1987, n. 37

Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernenti la definizione dei ciclomotori e la classificazione dei motoveicoli nonchè disposizioni relative all'abilitazione alla guida dei motocicli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-3-1987 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Ciclomotori). - 1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;
b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri/ora.
2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli".