stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 dicembre 1986, n. 861

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

nascondi
Testo in vigore dal:  15-12-1986

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Amnistia
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni sessantacinque;
c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;
d) per il reato previsto dall'articolo 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;
e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;
f) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, nonché per il reato di cui al comma decimo dell'articolo 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, allorché il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entità;
g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all'articolo 112, numero 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
i) per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'articolo 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
AVVERTENZA:

Le note esplicative delle disposizioni richiamate nella legge sono riportate in calce al decreto del Presidente della Repubblica relativo alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986.