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LEGGE 8 novembre 1986, n. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

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Testo in vigore dal:  14-11-1986

Art. 2

1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.
3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.
4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.
NOTE

Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 984/1977, recante "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani", è il seguente:
"Art. 2. - È istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
Esso è composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita, nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970, recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", è il seguente:
"Art. 13. (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
- Il programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale 1986-90 è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1985.