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LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 10

Retribuzioni
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:
a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;
b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;
d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali
((...))
;
e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri;
f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;
g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa;
h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;
i) ha l'iniziativa legislativa;
l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.