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LEGGE 11 novembre 1986, n. 775

Modificazione dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

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Testo in vigore dal:  11-12-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente comma:
"Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 3 maggio 1973), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 361. (Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acqua territoriali). - È vietato di fare. uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
Tale divieto non si applica alle stazioni radiotelefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.
L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e semprechè manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa-marina, all'uopo incaricati.
I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 80.000 e con l'arresto fino ad un anno, separatamente o cumulativamente".
Per effetto dell'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, la misura minima e massima della sanzione indicata nell'ultimo comma dell'articolo soprariportato è raddoppiata.