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LEGGE 7 ottobre 1986, n. 653

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma.

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Testo in vigore dal:  29-10-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite massimo di lire 300 milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, è elevato a lire 900 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge n. 914/1980 aumentava, con l'art. 1, da lire 170 milioni a lire 300 milioni, a partire dell'esercizio finanziario 1979; il limite massimo entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, potevano essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931.