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LEGGE 4 ottobre 1986, n. 652

Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino.

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Testo in vigore dal:  15-10-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, di cui risultino assegnatari alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, in località Punta Sabbioni-Cavallino, esteso ettari 323 circa, riportato in catasto ai fogli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 e delimitato dai seguenti confini: a nord la strada provinciale Fausta, la strada militare delle Batterie e proprietà private di terzi; ad est proprietà privata dei terzi in corrispondenza col vertice estremo del compendio; a sud fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest la laguna Veneta.
Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 10 della legge n. 783/1908 come modificato dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757, è il seguente:
"Art. 10. - L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.
Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto".
La norma innanzi riprodotta è stata successivamente modificata con legge 14 ottobre 1974, n. 629, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 5 dicembre 1974, la quale, con articolo unico, così dispone:
"I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".