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LEGGE 21 giugno 1986, n. 370

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta.

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Testo in vigore dal:  3-8-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manifatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;
b) mutui agevolati.
Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda.
Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del progetto di investimento.
I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.
Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto norme sui tempi, le procedure e le modalità di attuazione.
Le agevolazioni sono concesse con le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi.
Le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico, primo comma, lettera a):
Il testo dell'art. 10 della legge n. 183/1976 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80) è il seguente:
"Art. 10 (Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno). - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dall'art. 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:
1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;
2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;
4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.
Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzano o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dall'art. 10, comma ventitreesimo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti; tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.
Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.
Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.
Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituendo complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPE, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo".

Nota all'articolo unico, quarto comma.
Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, 1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente, "Art. 20 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.
Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.
Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni".

Nota all'articolo unico, quinto comma:
La legge n. 675/1977 reca: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore". Il sesto comma dell'art. 4 di detta legge prevede l'istituzione di un apposito comitato tecnico, con il compito di esprimere il parere sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla legge, da fornire al CIPI, ai fini dell'assunzione dell'apposita delibera, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nota all'articolo unico, settimo comma:
Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 3 della legge n. 675/1977 è il seguente:
"A costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, L. 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.
Il "Fondo" è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente art. 2.
Ai fini della presente legge si intendono:
a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;
b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523".

Nota all'articolo unico, ottavo comma:
Il testo dell'art. 16 della legge n. 675/1977 è il seguente:
"Art. 16. - Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente art. 2, nonché per gli altri compiti previsti dalla legge. Può altresì richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad orientamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di trentacinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.
Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'art. 2, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il decreto di conferimento - dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue.
Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del "Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di lire 1650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980".