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LEGGE 21 giugno 1986, n. 317

((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.))

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2018)
Testo in vigore dal:  19-1-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(( (Organismi nazionali di normazione italiani).))
((
1. L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, che può a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno.
2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo
))