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LEGGE 18 giugno 1986, n. 324

Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

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Testo in vigore dal:  18-7-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini dell'assunzione dei candidati risultati idonei al concorso interno speciale per la qualifica di "assistente" bandito in data 3 settembre 1980 dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 148 del regolamento organico dell'Istituto stesso, costituiscono posti disponibili anche quelli derivanti da aumenti di dotazione organica deliberati entro la data del 3 settembre 1982.
2. Relativamente ai dipendenti che entro la data del 31 luglio 1980 abbiano conseguito il requisito della iscrizione all'albo professionale, ai provvedimenti di inquadramento nel ruolo professionale ("agronomi") dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero disposti ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è attribuita la decorrenza giuridica ed economica rispettivamente prevista dagli articoli 35 e 37 del decreto medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2:
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 reca disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Il testo degli articoli 35, 36 e 37 è il seguente:
"Art. 35. (Attribuzione della qualifica). - A decorrere dal 19 ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo è attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).
L'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma e effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilità, in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge.
Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite successivamente al 19 ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro attribuzione.
Art. 36 (Inquadramento del ruolo professionale). - L'inquadramento nel ruolo professionale è riservato:
per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo e geologo;
per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, assistente sanitario, infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, nonché di massaggiatore o massofisioterapista equiparato a infermiere professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686.
L'inquadramento nel suddetto ruolo è in ogni caso condizionato allo svolgimento di attività strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli e requisiti:
titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale;
diploma di Stato di abilitazione professionale;
iscrizione al rispettivo albo professionale;
assunzione di una personale responsabilità di carattere professionale nello svolgimento delle funzioni.
Possono altresì essere inquadrati nella prima qualifica i dipendenti laureati in altre discipline affini che appartengono già ai preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva.
Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili con il disposto dell'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento nel ruolo professionale potrà essere effettuato dopo la revisione degli ordinamenti stessi.
Art. 37 (Decorrenza del trattamento economico). - Il trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 2) è attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilità per l'anno 1975 resta acquisita nella misura spettante in base al preesistente ordinamento".