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LEGGE 15 maggio 1986, n. 194

Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.

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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  5-6-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per aver creato o ampliato le stesse:
a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;
b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di importanti complessi industriali; per l'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;
c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale;
d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;
e) nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o l'organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria.
2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa persona.
3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il R.D. n. 168/1901, abrogato dall'art. 14 della presente legge, ha istituito un Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale.