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LEGGE 25 marzo 1986, n. 85

Norme in materia di armi per uso sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2013)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  18-4-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo".
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 10. sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'art. 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, e dalla legge qui pubblicata, e il seguente:
"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".
Il testo vigente dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza soprarichiamato è il seguente:
"Art. 31. - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza-licenza del questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare o antiche".
Il testo vigente dell'art. 9 (Messi di caccia), primo e secondo comma, sopra citati, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), è il seguente:
"La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di noti più di tre colpi, di calibro non superiore a 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 640 millimetri.
È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri".