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LEGGE 31 gennaio 1986, n. 12

Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

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Testo in vigore dal:  3-2-1986

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Articolo, unico

La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominarci membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Nota all'articolo unico:

L'art. 32 della legge n. 646/1982, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575, nonché istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, prevede l'istituzione per la durata di tre anni di una commissione parlamentare con il compito di:
1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;
2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;
3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.