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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonchè disposizioni in materia di procedure contabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  1-3-1986

Art. 8


L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata".