stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-2-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttività e di efficienza, aggiornamento del personale
1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole Università ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttività ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.
NOTE

Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 382/1980 concerne l'ordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. I primi tre commi dell'art. 2 di tale decreto riguardano il piano quadriennale di sviluppo delle Università. Si trascrive il testo di detti commi:
"il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Università ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Università affinchè esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi.
Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo".
Il piano, come prevede l'art. 1 della legge n. 590/1982, è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione (v. appresso).
- La legge n. 590/1982 reca norme per l'istituzione di nuove Università. Il primo comma dell'art. 1 di tale legge è così formulato: "Il piano quadriennale di sviluppo della Università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".
- La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
- Il testo dell'art. 92 della legge n. 312/1980 concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, è il seguente:
"Art. 92. (Aggiornamento del personale). - Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore".