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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 22

Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno.

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Testo in vigore dal:  26-2-1986

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori già eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note all'articolo unico:

- L'art. 1 della legge n. 326/1980 (Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno) autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire quattordici miliardi per il completamento delle opere per il potenziamento del bacino di carenaggio e per opere essenziali per la funzionalità e competitività del bacino stesso.
- Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 741/1981 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) prevede che l'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, venga computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.