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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 21

Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

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Testo in vigore dal:  1-1-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Prestazioni
1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1.
5. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.